COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOSONE EDDI (dirigente A.S.D. Ancona), DE LUCA MASSIMO (calciatore attualmente tesserato A.S.D. Ancona) E SCHERF MIGUEL (già dirigente U.S. Itala San Marco) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 100 E 106 DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETA’ A.S.D. ANCONA E U.S. ITALA SAN MARCO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 556/112pf/SP/en dell’11.11.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOSONE EDDI (dirigente A.S.D. Ancona), DE LUCA MASSIMO (calciatore attualmente tesserato A.S.D. Ancona) E SCHERF MIGUEL (già dirigente U.S. Itala San Marco) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 100 E 106 DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETA’ A.S.D. ANCONA E U.S. ITALA SAN MARCO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 556/112pf/SP/en dell’11.11.2005). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, sentito il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la sanzione dell’inibizione per mesi sei per Tosone Eddi e Scherf Miguel, la squalifica per una gara per il calciatore De Luca Massimo e l’ammenda di _ 1.500,00 per le Società A,.S.D. Ancona e U.S. Itala San Marco, rilevato che le parti che avevano chiesto di essere ascoltate non sono comparse, osserva: •Il Procuratore Federale ha proposto il deferimento di cui in epigrafe dei primi tre per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 100 e 106 delle N.O.I.F.. Per le due Società chiede, invece, la punizione a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per le violazioni addebitate ai propri dirigenti; - 95/4 - •Tosone Eddi e la signora Tosi Daniela, in qualità di esercente la potestà dei genitori sul minore De Luca Massimo, hanno fatto pervenire note difensive con le quali contestano i fatti addebitati e chiedono il rigetto del deferimento, •I fatti oggetto del presente deferimento sono due. Al Tosone ed alla sua Società A.S.D. Ancona viene addebitato il tentativo, poi andato a buon fine, di convincere il calciatore De Luca a trasferirsi dalla sua Società di appartenenza senza che tale Società fosse stata avvertita dei contatti. Allo Scherf, alla sua Società ed al De Luca viene invece addebitata la partecipazione del calciatore con i colori dell’Itala San Marco ad un torneo svoltosi a Massa Vicentina il 02.06.2005 senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione dalla Società di appartenenza del De Luca; •Tali fatti sono stati accertati dall’Ufficio Indagini. I dirigenti della A.S.D. Comunale Savorgnanese Povoletto, con cui il De Luca era tesserato, hanno smentito quanto dichiarato dal Tosone, dallo Scherf e dalla madre del calciatore affermando di non essere stati mai avvisati né dei contatti tra la A.S.D. Ancona e il De Luca né tantomeno della partecipazione del calciatore al torneo del 02.06.2005. Pertanto ricorrono gli estremi delle violazioni contestate per le quali sanzioni congrue appaiono quelle del dispositivo, P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge a Tosone Eddi e Scherf Miguel l’inibizione per mesi sei, a De Luca Massimo la squalifica per una giornata ed alle Società A.S.D. Ancona e U.S. Itala San Marco l’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00) ciascuna. La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 16 dicembre 2005, ha assunto le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Maurizio Branchicella, dott. Nicola Pannullo, avv. Gianfranco Tobia, avv. Federico Vecchio, Componenti; con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell’A.I.A. dott. Raimondo Catania e l’assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra.
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