COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZANGLA COSIMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 delL’11.01.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZANGLA COSIMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 delL’11.01.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla U.S. Vibonese avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 85 dell’11.01.2006) con il quale il calciatore Zangla Cosimo è stato squalificato per due gare effettive “per aver rivolto all’arbitro frase offensiva”; considerato che dallo stesso reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta; rilevato che ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede; ritenuto, pertanto, che alla luce di quanto contenuto nel suddetto referto la sanzione impartita appare appena adeguata all’entità dei fatti, P.Q.M. Respinge il reclamo della U.S. Vibonese e dispone l’addebito della tassa non versata.
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