COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ORVIETANA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PELLICCIA LUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 dell’11.01.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ORVIETANA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PELLICCIA LUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 dell’11.01.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti, letto il reclamo, OSSERVA con C.U. n. 85 dell’11.01.2006 il G.S. ha inflitto al tesserato Pelliccia Luca della Orvietana Calcio, la squalifica per quattro gare effettive, perché, lontano dall’azione di giuoco, colpiva un avversario con un pugno al volto provocandogli un evidente ematoma ad un occhio; sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. B del C.G.S.. La Orvietana Calcio S.r.l. ha proposto reclamo, avverso suddetta sanzione, perché a suo dire, il calciatore Pelliccia sarebbe stato strattonato premeditatamente e gratuitamente da un calciatore avversario, il quale gli avrebbe rivolto frasi offensive. La Orvietana Calcio, quindi, conclude che il gesto del proprio calciatore dovrebbe essere qualificato come condotta antisportiva e non atto di violenza e comunque gesto di reazione, chiedendo la riforma del provvedimento disciplinare impugnato con la relativa riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La sanzione inflitta non può che essere confermata, stante che i fatti come risultanti dai documenti ufficiali di gara, godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. In conclusione la squalifica per quattro gare appare congrua, considerato l’evidente ematoma provocato ad un occhio che connota la gravità del gesto e considerato, che ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis, il minimo edittale è di tre gare, P.Q.M. Respinge il reclamo, dispone l’addebito della tassa non versata.
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