COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 53 del Sig. RIVERSO Giuseppe (società A.S. ZONA 2002) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Inibizione fino al 14.03.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 53 del Sig. RIVERSO Giuseppe (società A.S. ZONA 2002) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Inibizione fino al 14.03.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il ricorrente ed il direttore di gara, quest’ultimo in particolare ha confermato i toto il proprio referto; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al Sig. Riverso Giuseppe è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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