COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 74 della società A.C. CETRARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 70 del 21.12.2005 (Ammenda di € 400,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 74 della società A.C. CETRARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 70 del 21.12.2005 (Ammenda di € 400,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che alcuni sostenitori della società reclamante,
prendevano posto sulle gradinate nonostante l’inagibilità dell’impianto e tenevano un comportamento offensivo nei confronti del
direttore di gara verso il quale venivano lanciati alcuni petardi che esplodevano a poca distanza dalla sua persona;
che la responsabilità oggettiva della società deve farsi discendere esclusivamente dalla riferibilità dei fatti ai sostenitori, a nulla
rilevando che questi si trovavano su una zona dell’impianto di gioco sottoposto a provvedimento dell’autorità amministrativa o
giudiziaria;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata ed addebitabile a titolo di responsabilità oggettiva della
società ospitante;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 74 della società A.C. CETRARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 70 del 21.12.2005 (Ammenda di € 400,00)."