COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 75 del Sig. NICOLETTA Luigi (società SANTACROCERAVOLO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Inibizione fino al 14.03.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 75 del Sig. NICOLETTA Luigi (società SANTACROCERAVOLO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Inibizione fino al 14.03.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati del Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Nicoletta Luigi; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore NICOLETTA Luigi a TRE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società Santacroceravolo.
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