LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 23 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Paolo DI CANIO – Calciatore Soc. Lazio: violazione art. 1 comma 1, in riferimento all’art. 10 commi 4 e 6 C.G.S.; Soc. LAZIO: violazione art. 2 commi 3 e 4, in riferimento all’art. 10 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Lazio dell’11/12/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 23 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Paolo DI CANIO – Calciatore Soc. Lazio: violazione art. 1 comma 1, in riferimento all’art. 10 commi 4 e 6 C.G.S.; Soc. LAZIO: violazione art. 2 commi 3 e 4, in riferimento all’art. 10 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Lazio dell’11/12/05). Il procedimento Con provvedimento del 28/12/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Paolo Di Canio, tesserato per la Soc. Lazio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento all’art. 10, commi 4 e 6, per avere, in occasione della gara Livorno-Lazio dell’11/12/05, verso il 14° del secondo tempo, all’atto della sua uscita dal campo di giuoco per sostituzione, rivolto un “saluto romano” ai sostenitori laziali; con lo stesso atto era altresì deferita la Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 2, commi 3 e 4, e 10, commi 4 e 6, C.G.S. Nei termini di rito, il difensore del deferito faceva pervenire una memoria difensiva, con la quale, in via preliminare, deduceva l’illegittimità del procedimento così instaurato sia per il contrasto con il principio dettato dall’art. 111 Cost., non essendo prevista l’eventuale impugnabilità nel merito del provvedimento decisorio, sia per essere stato promosso, per effetto di una scelta del tutto discrezionale dell’Organo Inquirente, in violazione dell’iter procedurale previsto dall’art. 31 C.G.S., caratterizzato – tra l’altro – dalla fissazione di un breve termine di natura perentoria. Nel merito, si sosteneva che al gesto de quo poteva essere attribuita esclusivamente una valenza “..sportiva e tradizionale”, una semplice manifestazione quindi del pensiero del calciatore, ovviamente non sanzionabile, in quanto tale, per il fondamentale principio dettato dall’art. 21 della Costituzione, con la consequenziale richiesta, in via preliminare, della sospensione del procedimento e della rimessione degli atti alla Corte Federale e – appunto nel merito – del proscioglimento del deferito. Parimenti nei termini di rito, la Soc. Lazio faceva pervenire una memoria difensiva con cui si eccepiva, in via preliminare, il mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 31, comma 3, C.G.S. e, nel merito, si rilevava la contraddittorietà tra le valutazioni formulate dalla Procura Federale a sostegno del deferimento e le conclusioni a cui era invece pervenuto l’Ufficio Indagini circa il significato del gesto in causa, espressione – in realtà – di mera “..appartenenza calcistica”, del tutta estranea a quelle forme di razzismo, politicizzazione ed intolleranza sempre fermamente deprecate dalla Soc. Lazio, nei cui confronti, conseguentemente, si richiedeva la declaratoria di inammissibilità del deferimento ovvero il proscioglimento. Alla riunione odierna è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l’irrogazione della sanzione della squalifica per una giornata di gara e dell’ammenda di € 25.000,00 per il Di Canio e di quella dell’ammenda di pari ammontare per la Soc. Lazio. Sono comparsi altresì i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie difensive, ribadivano le conclusioni ivi formulate, con l’ulteriore richiesta – in via istruttoria – della acquisizione agli atti della registrazione del filmato televisivo riproducente l’episodio; il difensore del Di Canio, inoltre, produceva una dichiarazione da questi sottoscritta. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che il deferimento sia fondato. In via preliminare, debbono essere disattese le eccezioni procedurali sollevate dai difensori dei deferiti. Infatti, il procedimento disciplinare promosso nei confronti dei deferiti non prevede affatto una impugnabilità limitata a soli motivi di legittimità, in quanto le decisioni della Commissione Disciplinare possono essere impugnate con ricorso alla Corte di Appello Federale anche “..per questioni attinenti al merito della controversia”, ex artt. 26 e 33, lett. d), C.G.S., in conformità dunque al disposto dell’art. 111 della Costituzione. Parimenti, l’iter procedurale adottato dalla Procura Federale deve ritenersi immune da censure, in quanto i fatti costituenti oggetto del deferimento, disciplinarmente rilevanti ai sensi degli artt. 1 e 10, nn. 4 e 6, C.G.S., non sono riconducibili ad alcuna delle condotte tassativamente elencate dall’art. 31, lett. a3), in relazione alle quali soltanto deve applicarsi la speciale procedura ivi prevista, caratterizzata – tra l’altro – da un breve termine di natura perentoria, oltre che dalla competenza di un diverso Organo giudicante. La richiesta istruttoria di acquisizione agli atti della registrazione del filmato televisivo riproducente l’episodio in esame non può essere accolta, perché non consentita in forza dei limiti normativi in tema di “prova televisiva” dettati dall’art. 31 C.G.S. Nel merito, la Commissione ritiene che non vi siano dubbi circa l’oggettività del gesto compiuto dal Di Canio nelle circostanze in causa (braccio destro proteso verso l’alto, con le dita della mano perfettamente serrate), non soltanto per le inequivoche immagini fotografiche pubblicate da svariati quotidiani ed acquisite agli atti, ma anche per le dichiarazioni rese dal calciatore nei giorni immediatamente successivi alla gara e, soprattutto, per quanto sottolineato dallo stesso deferito nella dichiarazione prodotta dal difensore nel corso dell’odierna riunione (“..se lo si vuole chiamare saluto romano mi sta bene..”). E’ pur vero che il deferito, in ripetute occasioni, ha sostenuto che con tale “saluto romano” egli intendeva esclusivamente affermare la sua “appartenenza ideale” al mondo della tifoseria laziale, senza alcun intento di istigazione od apologia della violenza o della sopraffazione, ma la Commissione ritiene che siffatta gestualità – senza la necessità di svolgere approfondimenti storici al riguardo – sia, nella sua obiettività, immediatamente ed inequivocabilmente riconducibile ad una precisa ideologia, e come tale percepibile da ogni persona che presenzia all’avvenimento sportivo. Da tale connotazione deriva dunque la rilevanza disciplinare del gesto, non essendo ammissibile che un tesserato, in occasione di una manifestazione agonistica, evochi una ideologia o una appartenenza politica – qualunque essa sia – con un’enfasi gestuale potenzialmente idonea a provocare reazioni violente ed incontrollate, e comunque del tutto estranea alla natura ed al contesto di una manifestazione sportiva. Nulla rileva, in quest’ottica, che l’autore di una tale condotta non persegua un intento provocatorio né, tantomeno, che in concreto ad essa non consegua alcuna reazione da parte di chicchessia, in quanto la responsabilità disciplinare si radica nel porre consapevolmente in essere un comportamento potenzialmente foriero di una turbativa dell’ordine pubblico e, quindi, costituente violazione dei doveri dettati dal combinato disposto degli artt. 1 e 10, nn. 4 e 6, C.G.S. Deve quindi affermarsi la responsabilità del Di Canio per il fatto addebitatogli, cui consegue – ex art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. – quella oggettiva della Società di appartenenza. Per quel che attiene alla entità delle sanzioni, la Commissione ritiene equo infliggere al calciatore Di Canio la squalifica ad una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 10.000,00, in considerazione della obiettiva gravità del comportamento tenuto nelle peculiari condizioni ambientali rappresentate da uno stadio ove si contrapponevano tifoserie dalle connotazioni politiche notoriamente antitetiche, nonché in considerazione della consapevole reiterazione di una condotta già censurata e sanzionata da questa Commissione con provvedimento del 10/3/05 (C.U. n. 265). Per quanto attiene alla Soc. Lazio, la Commissione reputa di dover irrogare la sanzione della ammenda di € 2.000,00, in considerazione dell’atteggiamento – costantemente assunto e documentato in atti nel comunicato stampa del 12/05/2005 – di dissociazione e censura verso ogni forma di esternazione “politica” nelle manifestazioni sportive. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Paolo Di Canio la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 10.000,00, ed alla Soc. Lazio quella dell’ammenda di € 2.000,00.
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