LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 223 DEL 24 gennaio 2006 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gare del 21-22 gennaio 2006 – Seconda giornata ritorno Soc. ASCOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 223 DEL 24 gennaio 2006 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gare del 21-22 gennaio 2006 - Seconda giornata ritorno Soc. ASCOLI: Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che: un gruppo di sostenitori della Soc. Ascoli intonava, al 18° ed al 40° del primo tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi e fischi di disapprovazione, la propria dissociazione da tale condotta razzista; P.Q.M. Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. Ascoli.
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