LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 DEL 31 gennaio 2006 SERIE B TIM Gara Soc. RIMINI – Soc. CESENA Il Giudice Sportiv
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 231 DEL 31 gennaio 2006
SERIE B TIM
Gara Soc. RIMINI – Soc. CESENA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta segnalazione tempestiva e rituale del Procuratore Federale in ordine alla
condotta del calciatore Baccin Dario (Soc. Rimini) in danno del calciatore Bernacci
Marco (Soc. Cesena) al 14° del secondo tempo;
esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
al 14° del secondo tempo, a giuoco fermo, mentre l’Arbitro stava ammonendo un
calciatore del Rimini nella metà campo della Soc. Cesena, il calciatore Bernacci si
avviava camminando oltre la linea mediana verso l’altra metà campo. Nel camminare
pronunciava parole che dalle immagini è facile intuire essere rivolte in segno di protesta
verso un avversario. Mentre si trovava nel cerchio di centro campo e continuava a
camminare tenendo il viso leggermente abbassato, gli si faceva incontro, camminando
anch’egli, Baccin. Questi, arrivato a ridosso dell’avversario lo colpiva con la fronte sopra
l’arcata sopraccigliare. Bernacci cadeva a terra; si formava un capannello di calciatori di
entrambe le squadre. Arrivava anche l’Arbitro, che con gesto della mano intimava a
Baccin, che stava gesticolando, di allontanarsi. Il Direttore di gara non adottava
provvedimenti disciplinari. Bernacci riprendeva a giocare, senza necessità di intervento
dello staff medico.
Sussistono tutti i presupposti per l’utilizzazione per la prova televisiva.
La testata inferta da Baccin non è stata vista dall’Arbitro, il quale era nell’impossibilità
di rilevare il fatto in quanto avvenuto alle proprie spalle, nel momento in cui l’Arbitro
stava notificando un’ammonizione ad altro calciatore. Conseguentemente il Direttore di
gara non ha potuto assumere provvedimenti disciplinari immediati nei confronti di
Baccin.
La condotta del calciatore del Rimini è definibile, senza alcuna incertezza, come
violenta.
Si è trattato infatti di un gesto oggettivamente idoneo a cagionare conseguenze lesive
dell’integrità fisica di Bernacci, considerate le sue modalità. Una testata contro la fronte
dell’avversario è certamente un atto aggressivo, a maggior ragione in un caso come il
presente nel quale il calciatore colpito non aveva concreta possibilità di difendersi
perché, tenendo in quel momento lo sguardo abbassato, non poteva avvedersi delle
intenzioni di Baccin.
La testata è stata inferta in modo intenzionale, come risulta chiaramente dalle
immagini. Lo scopo aggressivo del gesto è ulteriormente confermato dal suo connotato
di “gratuità”, poiché era del tutto estraneo a finalità di contrasto agonistico essendo in
quel frangente il giuoco ancora interrotto.
Quanto all’entità della sanzione, va ricordato che pena minima per la condotta violenta è
la squalifica per tre giornate di gara, ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) CGS.
La considerazione che il gesto violento non ha in concreto prodotto a Bernacci
conseguenze lesive, sicchè egli ha potuto riprendere immediatamente una regolare
partecipazione alla gara, consente di determinare in detta misura minima la sanzione a
carico di Baccin.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Baccin Dario (Soc. Rimini) la squalifica per tre
giornate effettive di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.