LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gionatha SPINESI (gara Brescia-Catania del 14/1/06 – C.U. n. 213 del 16/1/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gionatha SPINESI (gara Brescia-Catania del 14/1/06 – C.U. n. 213 del 16/1/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Gionatha Spinesi, per il comportamento tenuto nel corso della gara Brescia-Catania del 14/1/06, ha proposto reclamo la Soc. Catania, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che il Direttore di gara avrebbe sia riportato in modo errato le espressioni dello Spinesi, sia interpretato non correttamente il comportamento del calciatore, qualificandolo come minaccioso. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Spinesi, per contestare una decisione dell'Arbitro, gli rivolgeva un'espressione volgarmente irriguardosa e, alla notifica dell'espulsione, gli indirizzava un'ulteriore espressione ingiuriosa, cercando oltretutto di avvicinarglisi con atteggiamento intimidatorio, tanto da dover essere trattenuto da alcuni compagni di squadra. Si tratta di un comportamento che è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 14, comma 2 bis. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in contrasto con quanto riportato nel rapporto del direttore di gara, che ai sensi dell’art. 31, comma a1), del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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