LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Cesena del 20/12/05 – C.U. n. 193 del 22/12/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Cesena del 20/12/05 – C.U. n. 193 del 22/12/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di € 7.500,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Verona-Cesena del 20/12/05 ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame si osserva, in primo luogo, che i tifosi della Società reclamante avrebbero tenuto un comportamento di scherno, sicuramente deprecabile, ma non sanzionabile; in secondo luogo, che la sanzione comminata sarebbe illegittima stante le manifestazioni di dissociazione e di opposto significato poste in essere dalla maggior parte del pubblico, le quali andrebbero valutate come esimente; in terzo luogo, che la sanzione sarebbe comunque sproporzionata ed eccessivamente affittiva, anche in considerazione dell’effettiva e continua opera di educazione svolta dalla Società stessa nei confronti dei propri sostenitori. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali (relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e successivo supplemento; rapporto del quarto ufficiale) risulta che i sostenitori della reclamante, collocati in una delle curve, hanno fischiato sistematicamente due calciatori del Cesena - Salvetti e Papa Waigo - ogniqualvolta questi giocavano il pallone; che contemporaneamente ai fischi, provenienti da tutta la tifoseria situata in quella curva, da una distinta zona della medesima sono stati indirizzati cori, in specie in forma di ululati; che l’intensità dei fischi è stata decisamente preponderante rispetto ai cori, tanto che questi ultimi sono praticamente scomparsi nel corso della ripresa, mentre i due calciatori hanno continuato ad essere fischiati. Secondo il Giudice Sportivo, di tali comportamenti rilevano a fini disciplinari solo gli ululati per il loro contenuto offensivo e denigratorio in danno dei destinatari. In particolare, nella premessa del proprio provvedimento il Giudice Sportivo riconosce che in realtà “le precise e dettagliate risultanze degli atti ufficiali non consentono di qualificare i cori indirizzati ai due calciatori del Cesena come manifestazione di discriminazione razziale” e che piuttosto tali condotte “trovano con ogni verosimiglianza la loro origine nella comune precedente militanza di Salvetti e Papa Waigo nel Verona” (vanno letti cioè “come forma di contestazione conseguente al trasferimento dei due atleti ad altra squadra”) e, dunque, nella fattispecie non ricorrono i presupposti per verificare se sussistano o meno i requisiti per l’applicazione della esimente o dell’attenuante di cui all’art. 10, comma 2, C.G.S. In proposito, la Commissione, condivisa tale premessa, ritiene che le espressioni di contestazione e di “ostilità” rivolte dai sostenitori della società reclamante nei confronti dei due giocatori della squadra avversaria non siano sanzionabili. Tali espressioni, infatti, pur nella loro evidente antisportività, rimangono comunque riconducibili alla logica dell’antagonismo propria di ogni pubblica manifestazione sportiva, senza assumere né connotati di istigazione o di violenza, né – come già rilevato – di discriminazione razziale. In conclusione, tali comportamenti – proprio perché tipica espressione del “tifo” calcistico – non sono disciplinarmente sanzionabili. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il reclamo e annulla la sanzione impugnata; dispone la restituzione della tassa.
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