LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Benito CARBONE (gara Vicenza-Catanzaro del 7/12/05 – C.U. n. 204 del 10/1/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Benito CARBONE (gara Vicenza-Catanzaro del 7/12/05 –
C.U. n. 204 del 10/1/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Benito Carbone per il comportamento
tenuto nel corso della gara Vicenza-Catanzaro del 7/12/05 ha proposto reclamo la Soc.
Vicenza, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame si rileva, in primo luogo, che la sanzione sarebbe sproporzionata e,
comunque, ingiustificata in ragione della totale assenza di violenza nel comportamento del
calciatore Carbone, che sarebbe stato dettato soltanto dall’impeto dell’azione di gioco; in
secondo luogo, che, tenuto conto della distanza dal punto in cui è avvenuto l’episodio,
l’assistente non sarebbe stato in condizione di vedere con precisione quanto accaduto. In via
istruttoria, si chiede la visione della riproduzione televisiva dell’episodio e un supplemento
di referto da parte dell’assistente.
Alla riunione odierna sono comparsi il calciatore Carbone (che ha sostenuto di non aver
posto in essere una condotta violenta nei confronti dell’avversario) e il difensore della
reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha
insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta, in modo sufficientemente chiaro da non richiedere un supplemento,
che il calciatore Carbone è stato espulso perché, con il pallone non a distanza di giuoco, ha
colpito un avversario con una manata al volto, provocandogli una ferita al labbro. In
particolare, l’assistente ha descritto in modo preciso e circostanziato l’episodio in esame.
Si tratta di un comportamento che, anche in considerazione della natura violenta e della
potenzialità offensiva, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la
squalifica per tre giornate effettive di gara in conformità con quanto previsto dall’art. 14,
comma 2 bis, del C.G.S.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in
contrasto con quanto riportato nel rapporto del direttore di gara, che ai sensi dell’art. 31,
comma a1), del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello
svolgimento delle gare.
La richiesta di visione della riproduzione televisiva dell’episodio non può essere accolta in
quanto il caso in esame non rientra tra le ipotesi contemplate dall’art. 31, comma a2), del
C.G.S.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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