COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 14 a carico di : società A.C. PELLEGRINA per violazione dell’art. 40, punto 1 del Regolamento del Settore Tecnico.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 14 a carico di :
società A.C. PELLEGRINA per violazione dell’art. 40, punto 1 del Regolamento del Settore Tecnico.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
viste le risultanze del procedimento;
rilevato che la società A.C. Pellegrina ha adempiuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore
Tecnico, iscritto nei ruoli dei tecnici solo dopo il deferimento del Presidente del C.R. Calabria;
detto comportamento integra gli estremi della violazione contestata.
P.Q.M.
irroga alla società A.C. PELLEGRINA l’ammenda di € 300,00.
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