COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 68 della società U.S.D. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 29.12.2005 (Perdita della gara, squalifica calciatore ROBERTI Omar per QUATTRO giornate, squalifica calciatori AGAPITO Fabio MELE Pietro, CALABRESE carmine, MALETTA Alex e FUOCO Massimiliano per TRE gare, ammenda € 220,00, inibizione dirigente MELE Salvatore fino al 31.12.2007). RECLAMO N. 69 della società U.S. PEDACE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 29.12.2005 (Perdita della gara, squalifica calciatore DE CICCO Antonio fino al 31.03.2006, squalifica calciatore PAGLIARO Fabio per CINQUE gare, squalifica calciatori CAFERRO Mirko, NUDO Salvatore, ARNIERI Giovanni e MELE Francesco per TRE gare, ammenda di € 250,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 68 della società U.S.D. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 29.12.2005 (Perdita della gara, squalifica calciatore ROBERTI Omar per QUATTRO giornate, squalifica calciatori AGAPITO Fabio MELE Pietro, CALABRESE carmine, MALETTA Alex e FUOCO Massimiliano per TRE gare, ammenda € 220,00, inibizione dirigente MELE Salvatore fino al 31.12.2007). RECLAMO N. 69 della società U.S. PEDACE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 29.12.2005 (Perdita della gara, squalifica calciatore DE CICCO Antonio fino al 31.03.2006, squalifica calciatore PAGLIARO Fabio per CINQUE gare, squalifica calciatori CAFERRO Mirko, NUDO Salvatore, ARNIERI Giovanni e MELE Francesco per TRE gare, ammenda di € 250,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara “a chiarimenti”; sentiti i rappresentanti delle società reclamanti; rileva - in via preliminare, che i due reclami de quibus vanno qui riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva; - che dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato: al 26° del II tempo della gara Parenti – Pedace del 18.12.2005, il massaggiatore del Parenti, Mele Salvatore, proferiva frasi offensive e gravemente minacciose nei confronti del direttore di gara e, dopo aver ricevuto la conseguente notifica del provvedimento di espulsione, tentava di raggiungere l’arbitro, minacciandolo, con la chiara intenzione di aggredirlo, senza riuscire nel suo intento per il tempestivo intervento del dirigente accompagnatore ufficiale della medesima società, Spadafora Carmelo, che provvedeva a fermare il Mele e ad allontanarlo dal rettangolo di gioco. Un paio di minuti dopo, il massaggiatore suddetto rientrava arbitrariamente sul terreno di gioco senza che il direttore di gara se ne avvedesse: quest’ultimo, tuttavia, veniva informato dell’accaduto dal capitano del Pedace, Pagliaro Fabio. Nel frattempo, il Mele, dopo aver avuto un diverbio con alcuni giocatori del Pedace, tentava di raggiungere l’arbitro, venendo tuttavia prontamente bloccato, anche in questa circostanza, dal dirigente Spadafora. A questo punto, la situazione disciplinare degenerava. Infatti, i calciatori del Pedace De Cicco Antonio e Pagliaro Fabio si avventavano sul calciatore avversario Roberti Omar, spintonandolo e colpendolo con schiaffi e pugni. Detta azione violenta provocava l’immediata reazione dell’aggredito, innescando “una rissa vera e propria” alla quale “partecipavano tutti i giocatori di entrambe le squadre presenti sul campo che si colpivano a vicenda con pugni, calci e schiaffi”, rimanendo esclusi quelli che si trovavano in panchina. Il direttore di gara, stante la confusione venutasi a creare e per salvaguardare la propria incolumità, non riusciva ad adottare i conseguenziali provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i partecipanti alla rissa; tuttavia, individuava i seguenti tesserati, annotandoli sul proprio rapporto: - I calciatori Agapito Fabio, Mele Pietro, Calabrese Carmine, Maletta Alex, Fuoco Massimiliano e Roberti Omar ed il massaggiatore Mele Salvatore, tutti della società U.S.D. Parenti; - I calciatori Caferro Mirko, Nudo Salvatore, De Cicco Antonio, Pagliaro Fabio, Arnieri Giovanni, Mele Francesco, tutti della società U.S. Pedace. Il direttore di gara precisa, inoltre, di essere stato protetto, durante tali fasi concitate, dal già menzionato Spadafora Carmelo, dirigente del Parenti. Infine, l’arbitro medesimo notava che il calciatore del Pedace De Cicco Antonio dava “un morso alla mano dx, precisamente al dito medio” del calciatore avversario Roberti Omar, provocandogli una evidente fuoriuscita di sangue che rendeva necessario il ricorso alle cure mediche negli spogliatoi, laddove peraltro l’arbitro si rendeva conto personalmente dell’ampia ferita provocata dal morso. A questo punto, il direttore di gara dichiarava la definitiva sospensione della gara, ritenendo che non vi fossero più le condizioni per continuarla. Il Giudice Sportivo, decidendo sulla gara in questione, comminava la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico di entrambe le squadre, irrogando sanzioni di varia entità ai tesserati resisi responsabili dei fatti riportati in precedenza ed ammende di entità diversa alle due società (cfr. C.U. n.19 del 29.12.2005 del Comitato Provinciale di Cosenza). Le società reclamanti ricostruiscono alcune circostanze oggettive verificatesi sul terreno di gioco in maniera differente rispetto a quanto narrato dall’arbitro nel proprio rapporto, giungendo, nel caso della società U.S. Pedace, a definire il rapporto medesimo, in riferimento ad alcuni fatti circostanziati, “viziato da assoluta falsità”: tuttavia, tali ricostruzioni di parte non possono trovare accoglimento in quanto il rapporto arbitrale costituisce, per espressa disposizione regolamentare (art.31, lett.A/a1 del C.G.S.), più volte ribadita dalla C.A.F., fonte di prova assoluta e privilegiata, che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati o per le dichiarazioni di testimoni (ancorchè qualificati). Inoltre, non può assumere rilevanza la tesi addotta a parziale discolpa dalla Società U.S. Pedace, secondo la quale: - “l’intera vicenda è scaturita dal comportamento minaccioso ed offensivo, rivolto nei confronti dell’arbitro, da parte del massaggiatore della compagine sociale della U.S.D. Parenti, allorquando l’incontro calcistico registrava il vantaggio della squadra ospite, U.S. Pedace, per 3 reti a 2”; - “la rissa di cui parla la delibera del Giudice Sportivo altro non è che un aggressione congiunta da parte di più giocatori del Parenti ai danni del De Cicco, chiusi tutti a cerchio sul corpo di quest’ultimo, giacente a terra”. Infatti, per consolidata, e più volte ribadita, giurisprudenza della C.A.F., la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. Una volta accertato dall’arbitro il verificarsi di una rissa in campo, così come avvenuto nel caso di specie, è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia dato origine ad essa, in quanto la responsabilità della stessa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già nell’averla provocata. Appare opportuno ricordare, poi, che si verte in tema di punizione sportiva e non d’irrogazione di sanzioni disciplinari, per cui la differenziazione di posizioni soggettive appare del tutto irrilevante ai fini del giudizio. Pertanto appare corretta la decisione del direttore di gara di sospendere definitivamente la gara, nella considerazione, peraltro messa in evidenza dal Giudice di I grado nella decisione oggetto d’impugnazione, che dovendo notificare il provvedimento di espulsione ai calciatori coinvolti nella rissa, entrambe le società sarebbero rimaste con un numero di calciatori inferiori a quello consentito dai regolamenti, così come parimenti condivisibile risulta essere a questa Commissione la decisione del Giudice di I grado di irrogare ad entrambe le società in questione la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 ai sensi e per gli effetti dell’art.12, co.2, del C.G.S., essendo state ritenute responsabili oggettivamente dei fatti posti in essere dai propri tesserati. Inoltre, in questa sede debbono essere confermate le sanzioni inflitte ai calciatori De Cicco Antonio, Pagliaro Fabio, Caferro Mirko, Nudo Salvatore, Arnieri Giovanni e Mele Francesco, della società U.S. Pedace ed ai calciatori Roberti Omar, Agapito Fabio, Mele Pietro, Calabrese Carmine, Maletta Alex, Fuoco Massimiliano, della società U.S.D. Parenti. Invece, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia: - ridurre l’ammenda inflitta alla società U.S. Pedace ad € 150,00; - ridurre l’ammenda irrogata alla società U.S.D. Parenti ad € 120,00. Detta sanzione risulta di entità ridotta rispetto a quella irrogata alla società U.S. Pedace in considerazione del fattivo comportamento, a tutela dell’arbitro, posto in essere dal dirigente accompagnatore Spadafora Carmelo (così come, peraltro, correttamente evidenziato dal Giudice di I grado); - ridurre, infine, la squalifica inflitta a Mele Salvatore, dirigente dell’U.S.D. Parenti, che appare sicuramente eccessiva in considerazione dei fatti ascrittigli; P.Q.M. in parziale accoglimento dei reclami proposti dalle società U.S.Pedace e U.S.D. Parenti, in questa sede riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva, delibera di: - ridurre l’ammenda inflitta alla società U.S.PEDACE ad € 150,00; - ridurre l’ammenda irrogata alla società U.S.D. PARENTI ad € 120,00; - ridurre la squalifica inflitta a MELE Salvatore, dirigente dell’U.S.D. Parenti, fino al 31 AGOSTO 2006; - confermare nel resto; - accreditare la tassa sul conto delle società reclamanti.
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