COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 70 della società POL. NUOVA FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 13 del 30.11.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 250,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 30/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 70 della società POL. NUOVA FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 13 del 30.11.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 250,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara “a chiarimenti”; sentito il rappresentante della società reclamante; rileva che dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 30° del II tempo della gara Nuova San Nicola Arcella - Nuova Fagnano del 26.11.2005, in occasione dell’espulsione del calciatore Tripicchio Massimiliano della Nuova Fagnano, resosi responsabile di un violento fallo di gioco ai danni di un avversario, il direttore veniva accerchiato”da tutta la squadra e da tutti i componenti della panchina” della Nuova Fagnano, venendo fatto oggetto d’insulti. L’arbitro invitava “per due volte” il capitano della squadra in questione a prodigarsi per ristabilire la calma, ma quest’ultimo si mostrava assolutamente indifferente alle richieste arbitrali. Nel frattempo il direttore di gara riceveva “ripetuti calci nella parte bassa di entrambe le gambe” da parte di calciatori della Nuova Fagnano che non riusciva ad identificare: tali colpi gli provocavano, in particolare ad un polpaccio, un dolore tale da non poter correre e lo costringevano a sospendere definitivamente la gara. A tal proposito, l’arbitro ha allegato al proprio rapporto un certificato medico rilasciato del Pronto Soccorso dell’A.S.L. di Paola con diagnosi di “algia alla gamba dx e sx da riferite contusioni”, con prognosi di gg.7. Il Giudice Sportivo, decidendo sulla gara in questione, sanzionava la reclamante con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, due punti di penalizzazione ed € 250,00 di ammenda (cfr. C.U. n.13 del 30.11.2005 del Comitato Provinciale di Cosenza). A parere dell’adìta Commissione, appare corretta l’irrogazione a carico della società Pol. Nuova Fagnano della punizione sportiva della perdita della gara de qua, essendo stata ritenuta responsabile oggettivamente del comportamento violento posto in essere dai propri calciatori che ha determinato la menomazione dell’arbitro e la conseguente sospensione definitiva della gara. Va evidenziato, inoltre, che l’arbitro ha chiesto per ben due volte, senza ottenerla, la collaborazione del capitano della Nuova Fagnano, nel tentativo di riportare la calma in campo per far riprendere la gara. Infine, non può essere messa in dubbio la menomazione riportata dal direttore di gara, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, stante il succitato certificato medico prodotto dallo stesso con prognosi di gg.7. Appare, invece, conforme a giustizia, in considerazione dell’entità dei fatti verificatisi, disporre l’annullamento dei due punti di penalizzazione irrogati alla Società Pol. Nuova Fagnano e la riduzione ad € 100,00 dell’ammenda inflitta alla società medesima; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - ANNULLARE i DUE punti di penalizzazione irrogati alla società POL. NUOVA FAGNANO; - ridurre ad € 100,00 l’ammenda inflitta alla società suddetta; - confermare nel resto; - accreditare la tassa sul conto della reclamante.
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