COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL AIROLA RECLAMO MOLINARA RECLAMO SIG. FULVIO BOTTICELLA CALCIATORE A.C. MOLINARA GARA MOLINARA / REAL AIROLA DEL 13.11.2005 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL AIROLA RECLAMO MOLINARA RECLAMO SIG. FULVIO BOTTICELLA CALCIATORE A.C. MOLINARA GARA MOLINARA / REAL AIROLA DEL 13.11.2005 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, riuniti per connessione oggettiva; richiamata in ordine alla stessa gara la propria delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 20.12.2005, con la quale era stata disposta, tra l’altro, la “convocazione dell’arbitro, a chiarimenti”; sentito l’arbitro della gara, in occasione della riunione di questa Commissione in data 9 gennaio 2006; attesa doverosamente, in ragione della sottolineata connessione, l’eventuale (non verificatasi) presentazione di reclamo, da parte della società Molinara, in ordine all’errata-corrige relativa al dirigente Luongo Gianfranco (squalificato fino al 12.02.2006 e non, come erroneamente indicato sul C.U. n. 43 del 18 novembre 2005, fino al 12.02.2005), pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006; tanto premesso, rileva che dalla compiuta istruttoria sono emersi elementi di obiettiva incertezza, in ordine ai quali questa Commissione ritiene indispensabile la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., per i relativi accertamenti: in via specifica, per l’individuazione del calciatore della società Molinara che ha colpito l’arbitro (se Botticella Fulvio, o l’altro, indicato dal Botticella medesimo e non discolpato, nella propria audizione, dal Presidente della società Molinara medesima); al fine di una più precisa definizione delle responsabilità, peraltro in ogni caso gravi, a carico del calciatore Cirocco Giovanni della società Molinara; per l’individuazione delle responsabilità di ognuna delle due contendenti, in relazione alla sospensione della gara ed alle sanzioni determinate sul punto dal Giudice Sportivo. Infine, quanto alle sanzioni inflitte ai calciatori Ciarla Enzo e Tretola Nino della società Molinara, questa Commissione ritiene di poter decidere, senza attendere l’esito degli accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini, confermando, in quanto congrue, le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di confermare le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Ciarla Enzo e Tretola Nino della società Molinara; di disporre la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., per gli accertamenti espressamente indicati in delibera, nonché per tutto quanto di sua competenza; di sospendere il giudizio, in ordine a tutto quanto specificamente richiamato in delibera, all’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini.
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