COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MERCOGLIANO – GARA OSPEDALETTO PRODUCE / MERCOGLIANO DEL 21.12.2005 – 2^

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MERCOGLIANO – GARA OSPEDALETTO PRODUCE / MERCOGLIANO DEL 21.12.2005 – 2^ La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato, in ordine all’ammenda di € 145,00, irrogata dal Giudice Sportivo a carico della società Mercogliano, per tentativo di aggressione all’arbitro da parte di persona non identificata. Invero, da un’attenta lettura del referto arbitrale, si rileva che il direttore di gara ha identificato l’aggressore nella persona del sig. Sapienza Massimo che, per la stessa infrazione, ha subito la squalifica fino al 21.3.2006, per cui, in base al principio “ne bis in idem”, non appare congruo, né equo, infliggere due sanzioni (l’una oggettiva, l’altra soggettiva), in relazione allo stesso episodio. Il reclamo della stessa società in ordine alle residue doglianze va respinto, non essendo emersi elementi idonei a modificare la decisione del primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Mercogliano e, per l’effetto, annulla l’ammenda di € 145,00; conferma, nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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