COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TORRE – GARA REAL TORRE / CAPRESE DEL 28.12.2005 – 2^ CAT
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL TORRE – GARA REAL TORRE / CAPRESE DEL 28.12.2005 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla documentazione probatoria della presente avverso condizioni meteorologiche emerge con palmare evidenza che nella giornata del 28.12.2005 alcune imbarcazioni sono effettivamente attraccate al molo di Napoli. In particolare, alle 12.25 è attraccata la nave “Driade” della flotta Caremar. Sul punto, va precisato che principio generale dell’ordinamento giuridico, che si ritiene debba trovare piena applicazione anche in quello sportivo, è quello della diligenza, che ognuno è tenuto ad osservare nei rapporti, sia giuridici, sia non giuridici. Orbene, nel caso di specie la S.C. Caprese avrebbe dovuto viaggiare con la prima imbarcazione utile a farla giungere in tempo sul campo di gioco, onde poter disputare regolarmente la gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso e, conseguentemente, di infliggere alla società Caprese la sanzione della perdita della gara per 0-3 e la sanzione pecuniaria di € 150,00; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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