COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 25/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASUMARO avverso squalifica per 3 giornate calc.CAVALIERI EMANUELE e inibizione al 5.3.2006 dir.acc.uff.GOVONI TONINO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 4.1.2006 gara MALBA – CASUMARO del 18.12.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°27 del 25/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASUMARO
avverso squalifica per 3 giornate calc.CAVALIERI EMANUELE e inibizione al 5.3.2006 dir.acc.uff.GOVONI TONINO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 4.1.2006
gara MALBA – CASUMARO del 18.12.2005
L’A.S.CASUMARO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti facendo presente che : 1) “nell’ambito della discussione sorta a fine partita, il dir.acc.uff.GOVONI si è avvicinato all’arbitro, toccandogli un braccio”; non avrebbe potuto sfiorargli la faccia, mentre stavano parlando, in quanto molto più basso di circa 20 cm. e non è mai stata sua intenzione colpirlo al viso; all’uscita dal campo “il dirigente gli ha fatto da scudo evitando l’avvicinamento di alcuni suoi giocatori che volevano manifestare la loro incredulità alle decisioni prese dal direttore di gara”; 2) circa il calc.CAVALIERI “il fatto è successo a fine partita quando l’arbitro ha chiamato nel suo spogliatoio il ns.capitano per recapitargli i documenti, e in quel momento gli ha detto che avrebbe dato la 2^ ammonizione al sopra citato giocatore”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che risultando il ricorso sottoscritto dal dir.acc.uff.GOVONI(Presidente della Società), inibito sino al 5.3.2006 e, pertanto, impossibilitato a rappresentare la società nell’ambito federale ai sensi dell’art.14 comma 1 lett.e) del C.G.S., non viene presa in esame la parte dell’atto riguardante il calc.CAVALIERI, parte che viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, a fine gara, il dir.acc.uff.GOVONI, avvicinatoglisi, gli rivolgeva, per più volte, epiteti offensivi, spingendolo poi, in modo lieve, con la mano sinistra sul petto ed appoggiandogli la fronte su una guancia, esercitando una certa pressione per cercare di spostarlo,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 5.3.2006 del dir.acc.uff.GOVONI TONINO, ferma restando la squalifica per 3 giornate del calc.CAVALIERI EMANUELE.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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