COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 01/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 RECLAMO PROPOSTO DA BRESCELLO CALCIO A CINQUE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 21.12.2005 gara BRESCELLO – S.MARINO del 26.11.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 01/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 RECLAMO PROPOSTO DA BRESCELLO CALCIO A CINQUE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 21.12.2005 gara BRESCELLO – S.MARINO del 26.11.2005 Il BRESCELLO CALCIO A CINQUE ricorre avverso il provvedimento del G.S. “di accogliere il reclamo presentato dalla società San Marino Calcio a 5 e di disporre conseguentemente la ripetizione della gara, ritenendo sussistente nel caso concreto la causa di forza maggiore prevista dall’art.55 delle N.O.I.F., appare destituita di ogni fondamento sia di fatto che di diritto e merita, pertanto, di essere riformata”. Sostine che “la società San Marino Calcio a 5 non ha, infatti, in alcun modo dimostrato la reale sussistenza di una causa di forza maggiore che abbia impedito alla stessa di presentarsi in orario presso il campo sportivo della Palestra Comunale di Brescello(RE) per disputare la gara Brescello – San Marino”. Le circostanze riferite da controparte circa difficoltà di circolazione sull’autostrada, concomitante incidente stradale verificatosi nel tratto stradale tra Modena Nord e Reggio Emilia, ecc., svolte “al fine di giustificare la mancata presentazione della squadra sul campo di calcio, non corrispondono in alcun modo a verità e devono considerarsi pertanto delle pure e semplici illazioni”. “Gli assunti avversari vengono, infatti, categoricamente smentiti da quanto formalmente dichiarato dalla Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna Centro Operativo Autostradale”. “Non si può inoltre legittimamente sostenere che integri gli estremi della causa di forza maggiore la circostanza per cui nella giornata del 26.11.05, il tratto autostradale percorso dalla società San Marino sia stato interessato da una perturbazione nevosa”. Invero, gli arbitri designati per la partita in oggetto, entrambi provenienti da Bologna, si sono regolarmente presentati sul campo di gioco alle ore 14,45-15, così come molti tifosi. Inoltre, tutte le altre partite che si sarebbero dovute giocare nelle zone limitrofe a Brescello, si sono regolarmente tenute. Fa anche presente che nessun dirigente del Brescello sia stato informato del fatto che la società San Marino avrebbe mancato di presentarsi sul campo di gioco. “La squadra di San Marino calcio a 5 ha dunque tenuto un comportamento contrario ad ogni principio di correttezza e buona fede sportiva e merita, pertanto, di subire le conseguenze che le norme N.O.I.F. prescrivono in simili casi”. Chiede “la totale ed integrale riforma del giudizio di primo grado”, “con la pronuncia di ogni conseguente provvedimento carico della società San Marino calcio 5, nel rispetto degli artt. 53 e seguenti N.O.I.F.”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto della comunicazione del Compartimento della Polizia Stradale dell’Emilia Romagna – Centro Operativo Autostradale di Casalecchio di Reno che nel dichiarare che dalle ore 7,50 circa del 26.11.2005 il tratto autostradale Bologna – Reggio Emilia “è stato interessato da una forte nevicata”, precisa anche che il tratto in questione, direzione nord e fino alle ore 15 “non è stato interessato da blocchi della circolazione, incidenti stradali, filtri o uscite obbligatorie”; - considerato che gli arbitri, della Sezione di Bologna, all’ora fissata per la disputa dell’incontro (ore !5,30) erano regolarmente presenti sul campo di gioco, attendendo un tempo di gara prima di lasciare l’impianto; - accertato che nella giornata del 26.11.2005 tutte le partite di calcio a cinque previste (serie C1 e C2) hanno avuto regolare svolgimento; - pur non disconoscendo le difficoltà di circolazione nella predetta giornata del 26.11.2005; - ritenuto che, in mancanza di prove idonee, sufficienti ed incontrovertibili (fra cui anche la documentazione che nel reclamo di primo grado la società S.Marino Calcio a 5 si era riservata di produrre, come nulla è stato controdedotto dalla predetta in questa sede), possa essere riconosciuta nella fattispecie la sussistenza della causa di forza maggiore di cui all’art.55 delle N.O.I.F., d e l i b e r a - di annullare la decisione impugnata e di infliggere alla Società SAN MARINO CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita per 0 – 6 della gara BRESCELLO – SAN MARINO del 26.11.12.2005. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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