COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 del 01.02.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MORUZZO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DEL GIOCATORE BUCCI DANIELE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE F.V.G.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 30 del 01.02.2006
Delibera Della Commissione Disciplinare
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MORUZZO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DEL GIOCATORE BUCCI DANIELE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE F.V.G.
La COMMISSIONE,
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara GAGLIANESE-MORUZZO dell’8 gennaio 2006 valida per il Campionato di SECONDA Categoria, Girone B;
- Visti i provvedimenti del G.S., pubblicati sul C.U. n. 27 del 12 gennaio 2006 del Comitato Regionale;
- Letto il ricorso della Società A.S.D. Moruzzo con il quale conferma che il BUCCI si è rivolto all’arbitro a fine gara con frasi che potevano essere qualificate come irriguardose e non gravemente ingiuriose come appare dalla motivazione della sanzione, tesi ribadita in sede di audizione dalla Presidente della Società Sig.ra Angela Fontanini, avanti questa Commissione, il tutto con argomentazioni che contrastano con gli atti ufficiali;
- Ricordato che il rapporto dell’arbitro fa piena prova di quanto avviene sul campo di gara, e costituisce pertanto fonte privilegiata di giudizio;
- Ritenuto che la sanzione comminata dal primo giudice appare adeguata al comportamento del Bucci descritto nel referto arbitrale,
P.Q.M.
- respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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