COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. IL GRIFONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DELLA CALCIATRICE COCCO LUANA, FINO AL 31/1/2006 A CARICO DELL’ALLENATORE SINTI SIMON E DELL’INIBIZIONE FINO AL 13/1/2006 A CARICO DEL DIRIGENTE LAMPASONA ALESSANDRO E DEL MASSAGGIATORE DI CICCO MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 15/12/05 ( Gara: Il Grifone – Blue Team del 9/12/05 – Camp. C.5 Femm. Serie D )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. IL GRIFONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DELLA CALCIATRICE COCCO LUANA, FINO AL 31/1/2006 A CARICO DELL’ALLENATORE SINTI SIMON E DELL’INIBIZIONE FINO AL 13/1/2006 A CARICO DEL DIRIGENTE LAMPASONA ALESSANDRO E DEL MASSAGGIATORE DI CICCO MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 15/12/05 ( Gara: Il Grifone - Blue Team del 9/12/05 - Camp. C.5 Femm. Serie D ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità del reclamo relativo al Dirigente Lampasona Alessandro e al massaggiatore Di CIcco Marco, in quanto, come previsto dall’art. 41 del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione fino ad un mese. Per quanto concerne invece la giocatrice Cocco Luana e l’Allenatore Sinti Simon, a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che la giocatrice non avrebbe colpito l’Arbitro con una testata e successivamente con un pugno sulla spalla, avendo Ella soltanto appoggiato la sua fronte contro quella del Direttore di gara, strattonandolo poi per la maglia; e ciò, per reazione all’atteggiamento autoritario e irriguardoso assunto da quest’ultimo. Quanto all’Allenatore Sinti, la ricorrente ha sostenuto che questi avrebbe soltanto protestato nei confronti dell’Arbitro, senza rivolgerle alcuna offesa o minaccia. Si è quindi richiesta una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Ascoltata in sede si supplemento, l’Arbitro ha riferito che, dopo essere stata ammonita per proteste, la giocatrice n. 11 Cocco Luana, mentre veniva annotato il provvedimento, le si era avvicinata appoggiando la fronte contro la sua e poi all’improvviso, con un gesto repentino e imprevedibile, l’aveva colpita con la fronte stessa all’altezza della parte superiore del naso; colpo che le aveva causato un senso di sbandamento ed anche dolore al naso, che si era leggermente gonfiato. L’Arbitro ha inoltre precisato che, dopo essere stata espulsa, la giocatrice l’aveva afferrata per la maglia, strattonandola con forza, tanto da lacerare la divisa all’altezza della spalla sinistra, e successivamente, prima che le compagne potessero intervenire, l’aveva colpita con un pugno sulla spalla sinistra, causandole dolore ed anche un livido, che aveva potuto rilevare al termine della gara, quando si era tolta la divisa. L’Arbitro ha infine riferito, che mentre le compagne allontanavano la giocatrice che si agitava e dimenava, in preda ad una crisi di nervi, l’Allenatore Sinti le aveva rivolto pesanti e volgari insulti e successivamente, dopo aver avvicinato il palmo della mano al suo viso, le aveva detto con tono adirato e minaccioso: “ guarda che te la spacco questa bella faccia di … ”. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi confermarsi la sussistenza e la volontarietà dei gesti di violenza ( testata e pugno ) compiuti dalla giocatrice Cocco; gesti gravi e intollerabili che sono stati puniti dal Giudice Sportivo con sanzione adeguata, ed anzi appena congrua. Così come adeguata deve considerarsi altresì la sanzione inflitta all’Allenatore Sinti, per le espressioni triviali rivolte all’Arbitro e per l’atteggiamento gravemente minaccioso assunto nei confronti di quest’ultima. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al Dirigente LAMPASONA ALESSANDRO e al massaggiatore DI CICCO MARCO; - di respingere il reclamo relativo alla calciatrice COCCO LUANA e all’Allenatore SINTI SIMON e, per l’effetto, di confermare le squalifiche inflitte. La tassa di reclamo va incamerata.
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