COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 2/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. ALBULA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FIORE GIANLUCA FINO AL 21-12-2010. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 48 DEL 22-12-2005. GARA ALBULA – BELLEGRA DEL 18-12-2005. Campionato di Prima Categoria.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 2/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. ALBULA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FIORE GIANLUCA FINO AL 21-12-2010. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 48 DEL 22-12-2005. GARA ALBULA – BELLEGRA DEL 18-12-2005. Campionato di Prima Categoria. La Commissione Disciplinare, - visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; - sentito l’Arbitro in sede di audizione diretta innanzi alla Commisione; rilevato che il direttore di gara in sede di audizione ha precisato che nel rientrare nel suo spogliatoio fu costretto ad aggirare un gruppo di sei calciatori, tra cui il Fiore, che protestavano vivacemente; rientrato all’interno dopo aver ignorato il Fiore che gli chiedeva spiegazioni su decisioni tecniche con modi poco ortodossi, si accingeva a chiudere la porta tenendone la maniglia per accompagnarla verso la serratura, quando scorgeva il Fiore che, evidentemente esacerbato per non aver ottenuto udienza, scagliava un violento calcio nella parte inferiore esterna della porta che, a causa del movimento cinetico contrario superiore per forza a quello impresso dall’Arbitro per chiuderla, rinculava all’indietro colpendo con lo spigolo interno il volto dello stesso Arbitro procurandogli le lesioni di cui al referto medico allegato; considerato che, alla luce della ricostruzione operata dal direttore di gara, puntuale e precisa, il gesto del Fiore, qualificabile come violenza impropria, in quanto rivolto direttamente alla porta, ma per induzione, sfociato in una violenza alla persona dell’Arbitro, è sicuramente grave, in quanto, pur non essendo sicuramente riferibile ad una volontà di arrecare pregiudizio fisico al direttore di gara, doveva mettere in conto che la porta colpita violentemente nello spalancarsi avrebbe potuto colpire chi stava all’interno anche con conseguenze gravi, ma non può essere considerato e sanzionato come violenza diretta e volontaria con conseguenze e quindi la sanzione irrogata deve essere ridimensionata come da dispositivo DELIBERA Di ridurre la squalifica al calciatore FIORE Gianluca dal 21-12-2010 al 21-1-2008. La tassa reclamo va restituita.
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