COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 2/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. FREGENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10 FEBBRAIO 2006 A CARICO DEL CALCIATORE LEONARDI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 53 DEL 12.1.2006 (Gara: POMEZIA – FREGENE DEL 7.1.2006 – Camp. Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 2/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. FREGENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10 FEBBRAIO 2006 A CARICO DEL CALCIATORE LEONARDI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 53 DEL 12.1.2006 (Gara: POMEZIA – FREGENE DEL 7.1.2006 – Camp. Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento del calciatore LEONARDI, il quale ha reagito alle provocazioni verbali dei sostenitori della squadra avversaria, va qualificato piuttosto come un atteggiamento di minaccia che non di aggressività; e ciò anche in considerazione del fatto che i compagni hanno immediatamente trattenuto il giocatore DELIBERA - di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore LEONARDI DANIELE dal 10 febbraio al 3 febbraio 2006. - La tassa di reclamo va restituita.
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