COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Grumellese Calcio Camp. Prom. Gir. D Gara del 04/12/2005 tra Grumellese/San Paolo d’Argon C.U. n.23 del CRL datato 09/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Grumellese Calcio Camp. Prom. Gir. D Gara del 04/12/2005 tra Grumellese/San Paolo d’Argon C.U. n.23 del CRL datato 09/12/2005 La società GRUMELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ROBERTO CATTANEO per 5 GARE, lamentando che il calciatore si è limitato a colpire con una manata un avversario in quanto provocato pesantemente. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante osserva: l’arbitro sentito a chiarimenti, da Questa Commissione, ha ribadito che il calciatore sanzionato, ha colpito un calciatore della squadra avversaria con due pugni. La gravità del gesto giustifica ampiamente la sanzione comminatagli dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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