COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del sig. Vincenzo Corsaro Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara del 20/11/2005 tra Zibido S.Giacomo/Freeopera Brera C.U. n.19 del Comitato di Milano datato 09/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del sig. Vincenzo Corsaro Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara del 20/11/2005 tra Zibido S.Giacomo/Freeopera Brera C.U. n.19 del Comitato di Milano datato 09/12/2005 Il sig. CORSARO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che lo ha squalificato sino al 24/11/2010, lamentando che il direttore di gara lo avrebbe erroneamente individuato come responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti. Chiede l’annullamento della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che il reclamo, diversamente dalla prescrizione contemplata dall’art.42 n.6 del CGS, non è stata allegata la tassa e che tale inadempienza, ai sensi ed agli effetti dell’art.29 n. 9 del CGS, comporta l’INAMMISSIBILITA’ del medesimo reclamo. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it