COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Rondinella Camp. Jun. Reg. Gir. D Gara del 26/11/2005 tra Brugherio/Rondinella C.U. n.23 del CRL datato 09/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Rondinella Camp. Jun. Reg. Gir. D Gara del 26/11/2005 tra Brugherio/Rondinella C.U. n.23 del CRL datato 09/12/2005 La società RONDINELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALEX SPINA sino al 01/12/2010, lamentando che il calciatore non avrebbe aggredito l’arbitro, ma lo avrebbe unicamente spinto facendolo cadere e che, pertanto, la sanzione comminata sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: il direttore di gara, contattato da Questa Commissione, ha confermato quanto riportato nel referto di gara e nel relativo supplemento, precisando, tuttavia, che i calci e i pugni allo stesso inferti dal calciatore non erano di grande intensità, tant’è che non hanno provocato alcuna lesione. In ragione di ciò, la CD ritiene di poter valutare, con minor rigore la condotta altamente scorretta posta in essere dal sig. SPINA e che, quindi, la squalifica comminata dal GS merita di essere ridotta seppur lievemente. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica del calciatore ALEX SPINA a tutto il 01/12/2009 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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