COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.S. Sporting San Bassano Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 08/12/2005 tra S.Luigi Pizzighettone/Sporting S.Bassano C.U. n.21 del Comitato di CREMONA datato 22/12/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.S. Sporting San Bassano Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara del 08/12/2005 tra S.Luigi Pizzighettone/Sporting S.Bassano
C.U. n.21 del Comitato di CREMONA datato 22/12/2005
La società SPORTING SAN BASSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUCA COMOTTI sino al 15/07/2006, lamentando che, diversamente da quanto dedotto nel provvedimento reclamato, il COMOTTI non avrebbe colpito l’arbitro con un forte schiaffo, né lo avrebbe strattonato o spinto.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: il direttore di gara, contattato da Questa Commissione, ha confermato quanto già riportato nel referto arbitrale e, cioè, che il COMOTTI, oltre ad avergli rivolto frasi offensive e ingiuriose, lo ha anche spinto e colpito con uno schiaffo che, seppur non particolarmente violento, gli ha causato dolore momentaneo. In ragione di ciò e considerato che le deduzioni della reclamante, costituendo mere allegazioni di parte, non induce a confutare quanto riportato nel referto arbitrale, la CD ritiene che la sanzione comminata dal GS sia del tutto congrua e proporzionata alla gravità della condotta scorretta posta in essere dal calciatore sanzionato.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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