COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Dindelli Camp. Under 21. Gir. A Gara del 15/12/2005 tra Lorenteggio/Dindelli C.U. n.25 del CRL datato 22/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Dindelli Camp. Under 21. Gir. A Gara del 15/12/2005 tra Lorenteggio/Dindelli C.U. n.25 del CRL datato 22/12/2005 La società ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6, penalizzando la stessa di un punto in classifica e comminato l’ammenda di Euro 55,00, lamentando che il data 30/11/2005 avrebbe ricevuto un fax dalla società LORENTEGGIO che confermava l’orario della gara alle ore 20,30 perché il campo disponeva di illuminazione omologata. Di seguito non riceveva alcuna altra comunicazione, neppure dalla Federazione che negava l’assenso comunicandolo solo alla società LORENTEGGIO. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che la società DINDELLI non si è presentata per disputa della gara. Nonostante le lamentele portate nel ricorso, non si può condividere la tesi della reclamante perché l’orario per la disputa della gara era stato fissato alle 14,30 e le eventuali deroghe e spostamenti d’orario dovevano essere espressamente autorizzate dalla Federazione. Nel caso di specie pur in presenza di una richiesta di spostamento della gara alle ore 20,30 la stessa non ha trovato accoglimento da parte della Federazione e di conseguenza la gara doveva disputarsi all’ordinario orario già fissato. Si precisa che la reclamante in sede di ricorso ha allegato unicamente il modulo contenente la semplice richiesta di spostamento d’orario confermando, pertanto che nessuna autorizzazione della Federazione è mai pervenuta in merito. Infine, ma non ultimo, si rileva che la reclamante non ha neppure fornito alcuna prova e tanto meno affermato di essersi recata al campo di gara alle ore 20,30. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto, condividendo la decisione assunta in prime cure dal GS Dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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