COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Seconda Gioventù Camp. Calcio A 5 Serie C2 Gir. A Gara del 10/11/2005 tra La Costanza/Seconda Gioventù C.U. n.13 del CRL datato 09/12/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 19/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Seconda Gioventù Camp. Calcio A 5 Serie C2 Gir. A
Gara del 10/11/2005 tra La Costanza/Seconda Gioventù
C.U. n.13 del CRL datato 09/12/2005
La società SECONDA GIOVENTU’ ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARCO FARINA sino al 03/12/2008, lamentando che il calciatore si è limitato a protestare vigorosamente nei confronti dell’arbitro, spingendolo contro il muro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, osserva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato di aver ricevuto dal calciatore sanzionato, una manata al collo e un calcio sulla gamba non violenti.
La gravità del suddetto comportamento giustifica una riduzione della squalifica comminata dal GS.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore MARCO FARINA a tutto il 31/12/2006.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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