COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcistica Romanese Camp. Prom. Gir. D Gara del 08/01/2006 tra Romanese/Fontanellese C.U. n.27 del CRL datato 12/01/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcistica Romanese Camp. Prom. Gir. D Gara del 08/01/2006 tra Romanese/Fontanellese C.U. n.27 del CRL datato 12/01/2006 La società ROMANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FEDERICO BELLEBONO sino al 05/07/2006, lamentando l’involontarietà del gesto, provocato dalle condizioni soggettive del calciatore che lo portavano a frequenti eliminazioni della supersalivazione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva: il direttore di gara ha precisato che si trovava a circa due metri dal calciatore BELLEBONO, che aveva alle spalle, quando voltandosi verso lo stesso avvertiva di essere stato colpito da uno sputo al polpaccio. La società ha riferito che il proprio calciatore, in conseguenza di un grave intervento chirurgico subito, soffriva di una eccessiva salivazione che lo portava ad espellere frequentemente la saliva anche durante la partita. Dalle precisazioni apportate dall’arbitro non è dato ritenere sufficientemente provata la volontarietà di sputare verso il direttore di gara o per terra, anche in considerazione che lo sputo è stato rivolto verso il basso; infatti, la saliva è finita sul polpaccio del direttore di gara, e non su una parte alta del corpo. Le considerazioni sopra svolte consentono una riduzione della sanzione inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore FEDERICO BELLEBONO a tutto il 25/03/2006. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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