COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A,C, Orzinuovi Camp. Calcio A 5 Serie C.2 Gir. C Gara del 13/01/2006 tra Orzinuovi/Marassi Cinisello C.U. n.28 del CRL datato 19/01/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A,C, Orzinuovi Camp. Calcio A 5 Serie C.2 Gir. C Gara del 13/01/2006 tra Orzinuovi/Marassi Cinisello C.U. n.28 del CRL datato 19/01/2006 La società ORZINUOVI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore OSCAR BARISELLI per 4 GARE, lamentando che la squalifica comminata dal GS sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dell’accaduto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che il direttore di gara ha avuto modo di precisare che il BARISELLI, calciando il pallone verso la sua direzione, non intendeva colpirlo, bensì solo enfatizzare una protesta avverso una decisione non condivisa. Alla luce di tale precisazione, la CD ritiene di poter valutare con minor rigore la condotta tenuta dal BARISELLI, la quale, seppur censurabile non è stata in alcun modo violenta. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore OSCAR BARISELLI a 3 GARE. Dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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