COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. POTENZA PICENA avverso sanzioni merito gara Recanatese – Potenza Picena, del 7.1.2006 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. POTENZA PICENA avverso sanzioni merito gara Recanatese – Potenza Picena, del 7.1.2006 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S. Potenza Picena la sanzione dell’ammenda di € 1.032,00 “per aver un nutrito gruppo di propri tifosi, per tutto l’arco della gara, insultato con cori di discriminazione razziale, un giocatore di colore della squadra avversaria. In campo avverso. Sanzione ai sensi dell’art. 10 C.G.S. nella misura minima edittale.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Potenza Picena, negando ogni addebito e chiedendo l’annullamento dell’ammenda. A dire della reclamante, un giocatore della squadra locale fu oggetto di frasi ed urla di protesta da parte dei propri sostenitori, per un intervento falloso da questi compiuto ai danni di un avversario. Lo stesso calciatore poi, alla segnatura di una rete, tenne un atteggiamento offensivo nei confronti dei sostenitori ospiti, scatenandone la reazione di protesta, comunque mai di carattere razziale. Peraltro né il colore della pelle né i tratti somatici del giocatore rilevavano in alcun modo differenze etniche. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, asserendo che i propri dirigenti intervennero per far cessare gli insulti, che comunque non ebbero mai contenuto di discriminazione razziale. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che alcuni sostenitori della squadra ospite indirizzarono offese con contenuto di discriminazione razziale nei confronti del calciatore numero dieci della squadra avversaria, per tutta la durata della sua permanenza in campo. Ha escluso che qualcuno della società Potenza Picena sia intervenuto per farle cessare. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;   ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante in ordine ai fatti loro contestati;   disattese le argomentazioni della Società volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità in ordine alle manifestazioni comunque espressioni di discriminazione razziale poste in essere da alcuni propri sostenitori, in quanto non risulta che altri abbiano annullato nell’immediatezza l’offensività delle medesime né che abbiano manifestato la loro dissociazione da tali condotte illecite né che la Società abbia posto in essere quanto nelle sue possibilità per farle cessare;   ritenuto tuttavia che, nel caso di specie, possa essere applicata la sanzione prevista dall’art. 10 del Codice di giustizia sportiva nel minimo edittale, tenuto conto della categoria di appartenenza della Società e dei parametri costantemente seguiti da questa Commissione;   visti gli artt. 2 e 9 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Potenza Picena, per l’effetto riducendole la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00 (mille/00). Ordina restituirsi la relativa tassa.
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