COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE GABBIANELLI CHRISTIAN avverso sanzioni merito gara Villa San Martino – Atletico Gallo, dell’8.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 76 del 5.1.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE GABBIANELLI CHRISTIAN avverso sanzioni merito gara Villa San Martino – Atletico Gallo, dell’8.12.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 76 del 5.1.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Gabbianelli Christian, tesserato per la Polisportiva Atletico Gallo, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 “per aver, durante una rissa accesasi in campo, colpito con un calcio ad una gamba il direttore di gara procurandogli forte dolore e gonfiore costringendolo così a sospendere l'incontro.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Gabbianelli Christian chiedendone, in via principale, l’annullamento ovvero, in subordine, la parziale modifica con la riduzione della sanzione ivi inflitta, in considerazione del reale svolgimento dei fatti e dell’involontarietà del gesto ascrittogli.
Asseriva il reclamante di non avere mai voluto colpire volontariamente l’Arbitro, ma di averlo fatto solo accidentalmente, rovinandogli addosso, a causa della perdita di equilibrio per il terreno di gioco bagnato e per lo slancio agonistico dovuto alla corsa. Non essendosi il Direttore di gara avveduto dell’autore del gesto, era lo stesso Gabbianelli che, scusandosene, si dichiarava responsabile dell’accaduto.
Alla richiesta audizione il reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di essere stato, nell’occasione, accerchiato e preso per le braccia da diversi giocatori della squadra ospite, i quali protestavano per una sua decisione tecnica non condivisa. Uno di questi lo colpì con un calcio al polpaccio della gamba sinistra. Il colpo, sicuramente volontario, inferto di punta, fu forte e gli procurò intenso dolore.
LA COMMISSIONE
• • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• • ritenuto che le modalità del calcio subito dal Direttore di gara ed ascritto al Gabbianelli, contrariamente a quanto asserito dal reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto, che pertanto deve essere definito grave e stigmatizzato oggettivamente, in modo non equivoco;
• • ritenuto tuttavia, ai fini disciplinari che qui interessano, avuto riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo, con un gesto istintivo, realizzato in un unico contesto e frutto di un improvviso impulso;
• • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Gabbianelli Christian, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica al 31 dicembre 2006.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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