COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POLLENZA CALCIO avverso sanzioni merito gara Pollenza – Amatori Appignano, del 17.12.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 26 del 29.12.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. POLLENZA CALCIO avverso sanzioni merito gara Pollenza – Amatori Appignano, del 17.12.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 26 del 29.12.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Barabucci Massimiliano, dirigente della reclamante e, nell’occasione, dirigente addetto all’ufficiale di gara, la sanzione dell’inibizione fino al 28 febbraio 2006 “per non aver prestato l’assistenza dovuta al direttore di gara”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pollenza Calcio chiedendo l’annullamento ovvero, rilevatane comunque l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata.
Asseriva la reclamante che gli episodi per i quali, secondo il Giudice Sportivo, il proprio tesserato sarebbe dovuto intervenire, avvennero in un brevissimo lasso di tempo, sul terreno di gioco, tra i giocatori e l’allenatore della squadra ospite. Il Barabucci in realtà intervenne successivamente adempiendo scrupolosamente ai suoi compiti nei riguardi dell’Arbitro.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Barabucci non intervenne in campo a calmare gli animi durante la rissa ivi accessi. Inoltre non provvide immediatamente all’apertura della porta del suo spogliatoio in quanto aveva le mani impegnate a trasportare materiale vario.
LA COMMISSIONE
• • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• • rilevato che a norma dell’art. 65 delle N.O.I.F. le società ospitanti, o considerate tali, sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato dell’assistenza dei medesimi e che tale assistenza deve essere garantita anche dopo il termine dell’incontro e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo;
• • ritenute sussistenti solo in minima parte le contestate omissioni a carico del Barabucci, al quale pertanto deve essere accordata l’invocata riduzione della relativa sanzione.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pollenza Calcio riduce al sofferto la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Barabucci Massimiliano.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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