COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/01/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. OSIMO STAZIONE avverso decisioni merito gara Villa Musone – Osimo Stazione, del 3.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/01/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. OSIMO STAZIONE avverso decisioni merito gara Villa Musone – Osimo Stazione, del 3.12.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dall’A.S.D. Osimo Stazione avverso la regolarità della gara emarginata, ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di contraddittorio, non avendo la reclamante fornito la prova dell’avvenuto contestuale invio di copia del gravame alla controparte. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Osimo Stazione adducendo di avere adempiuto all’obbligo procedurale di cui all’art. 29, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva, ma di avere omesso di allegarne la ricevuta nel gravame proposto al Giudice Sportivo. La medesima reclamante allegava detta ricevuta, comprovante quanto asserito, al presente reclamo. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo; • • ritenuta insussistente l’inammissibilità dichiarata dall’Organo di primo grado, avendo la reclamante fornito la prova dell’avvenuto contestuale invio di copia del gravame alla controparte; • • visto l’art. 32, 5° comma del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Osimo Stazione, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per l’esame del merito. Ordina restituirsi la relativa tassa. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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