COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. COLLEMAR avverso sanzioni merito gara “G. Leopardi” – Collemar, del 17.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 69 del 22.12.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 26/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. COLLEMAR avverso sanzioni merito gara “G. Leopardi” - Collemar, del 17.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 69 del 22.12.2005. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cusimano Massimo, tesserato della S.S. Collemar, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2008 perché “espulso dall’Arbitro per fallo su un calciatore avversario con evidente possibilità di realizzare una rete, alla notifica del provvedimento si avvicinava al Direttore di gara e, malgrado fosse trattenuto dai propri compagni, lo colpiva con un forte schiaffo alla tempia che gli procurava forte e persistente dolore nonché sbandamento, tanto da impedirgli di proseguire la gara che veniva definitivamente sospesa.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Collemar invocando per il proprio tesserato una riduzione della sanzione impugnata, ritenuta eccessiva rispetto all’effettiva gravità dei fatti contestati. A dire della reclamante il Cusimano, con gesto decisamente da condannare, colpì l’Arbitro, ma senza violenza né rabbia, certamente non con la reale volontà di “fare male”. Deduceva altresì la reclamante la mancanza di precedenti specifici a carico dello stesso tesserato, la cui condotta sarebbe “figlia di un istante di accecamento o rabbia”. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Ascoltato a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il Cusimano, espulso per proteste, alla notifica del provvedimento, gli si avvicinò e lo colpì con un forte schiaffo al viso; lo stesso venne poi allontanato dai suoi compagni di squadra. Per le conseguenze del colpo subito, l’Arbitro decretava la sospensione definitiva dell’incontro. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, risulta provata - peraltro sostanzialmente non contestata dalla stessa reclamante - la responsabilità del calciatore Cusimano in ordine ai fatti ascrittigli; • • ritenuto il comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato grave e deplorevole, ancorchè istintivo ed esaurito in un unico contesto; • • ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del Cusimano per come accertata. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Collemar, per l’effetto riducendo al 30 agosto 2007 la sanzione della squalifica del calciatore Cusimano Massimo. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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