COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 02/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. NUCLEO STORICO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Nucleo Storico – Virtus Matelica, del 13.1.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 30 del 18.1.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 02/2/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. NUCLEO STORICO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Nucleo Storico – Virtus Matelica, del 13.1.2006 - Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” - Com. Uff. n. 30 del 18.1.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Fratini Marco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive perchè “espulso per aver strattonato e sgambettato da tergo un avversario tanto da provocare la reazione, dava una forte spinta all’Arbitro facendogli perdere l’equilibrio e costringendolo ad indietreggiare per circa due metri. Quindi l’esagitato puntava il dito al viso dell’Arbitro insultandolo volgarmente. Lo stesso giocatore a fine gara entrava nello stanzino dell’Arbitro esortandolo con arroganza a non riportare l’accaduto sul suo referto.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nucleo Storico Calcio a 5, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittagli, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Ammetteva la reclamante il comportamento ascritto al proprio tesserato in occasione della sua espulsione, ma negava ogni addebito in merito alle contestate richieste all’Arbitro a fine gara, al quale il proprio tesserato intendeva solamente chiedere scusa per l’accaduto. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il Fratini ed il giocatore avversario che lo aveva colpito con un pugno al volto che gli procurava un leggero sanguinamento. Alla notifica del provvedimento, il Fratini protestava nei confronti dell’Arbitro spingendolo ed insultandolo, senza tuttavia procurargli conseguenze. A fine gara il ridetto calciatore entrò nello spogliatoio dell’Arbitro ribadendo le sue proteste per l’espulsione, in modo calmo, ma con fare arrogante. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del calciatore sanzionato vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia contenuto di violenza; • • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal Fratini, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Nucleo Storico calcio a 5, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Fratini Marco a quattro giornate di gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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