COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 02 febbraio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare . AMATORI CALCIO PETACCIATO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE E ASSISTENTE DI PARTE (GARA AMATORI CALCIO PETACCIATO-REAL TERMOLI DEL 28.12.2005 – CAMP. 1^ CATEG. – GIR. “C” – RECUPERO 13^ GIOR. DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 02 febbraio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare . AMATORI CALCIO PETACCIATO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE E ASSISTENTE DI PARTE (GARA AMATORI CALCIO PETACCIATO-REAL TERMOLI DEL 28.12.2005 – CAMP. 1^ CATEG. – GIR. “C” – RECUPERO 13^ GIOR. DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ritualmente e tempestivamente presentato dalla Soc. Amatori Calcio Petacciato avverso la posizione irregolare del calciatore Abiuso Marco, n. 29.02.1972, indicato in distinta dalla Soc. Real Termoli con il n. 15, impiegato nella gara giocata il 28.12.2005; lette le controdeduzioni ritualmente e tempestivamente presentate dalla Soc. Real Termoli, nelle quali viene fatto presente che la data di nascita del calciatore Abiuso Marco erroneamente è stata riportata nel 29.02.1972, anziché 29.02.1982, e che alla gara ha preso parte in qualità di assistente di parte dell’arbitro il Sig. Colletti Sandro, osserva quanto segue. Presso l’Ufficio Tesseramento di questo C.R. la posizione del calciatore Abiuso Marco risulta regolare per ABIUSO MARCO nato il 29.07.1982, tesserato per la Soc. Real Termoli. Dalla copia della carta di identità n. AD9931359, richiesta alla Soc. Real Termoli, utilizzata per la identificazione del calciatore Abiuso Marco, come da distinta di gara, si rileva senza ombra di dubbio che lo stesso è nato il 29.07.1982, così facendo rilevare che la Soc. Real Termoli ha sbagliato la data di nascita anche delle controdeduzioni (29.02.1982). Il calciatore che ha preso parte alla gara è Abiuso Marco nato il 29.07.1982, perché tale è la data risultante dal documento di identificazione utilizzato nella distinta di gara e dall’arbitro per il riconoscimento. Tale calciatore risulta regolarmente tesserato per la soc. Real Termoli. Per quanto attiene al secondo motivo del reclamo: “mancanza del segnalinee”, occorre preliminarmente rilevare che qualora ciò fosse realmente accaduto ricadrebbe tra le ipotesi di “regolarità dello svolgimento della gara”, materia questa di esclusiva competenza del Giudice Sportivo, come espressamente previsto dagli artt. 24 e 42 del C.G.S., per cui questa C.D. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo. I fatti, invece, fanno ritenere che il segnalinee ha regolarmente preso parte alla gara, benché non fosse annotato il nominativo sulla distinta. Ciò è confermato anche dal fatto che l’arbitro ha fatto giocare regolarmente la gara, cosa che non avrebbe potuto fare come da regolamento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della Soc. Amatori Calcio Petacciato avverso la posizione irregolare del calciatore Abiuso Marco e la sostenuta mancanza di assistente di parte, relative alla gara giocata il 28.12.2005 contro la Soc. Real Termoli; di infliggere la sanzione della inibizione fino al 12 febbraio 2006 al Dirigente Accompagnatore della Soc. Real Termoli, Sig. Colletti Sandro, per le irregolarità formali commesse nella compilazione della distinta, che hanno portato al ricorso della Soc. Amatori Calcio Petacciato. DISPONE di incamerare la tassa reclamo addebitandola sul conto della società reclamante; di mandare alla Segreteria del C.R. Molise per trasmettere copia degli atti alla Sezione A.I.A. locale per quanto di competenza in ordine alla inesattezza ed alla mancanza della annotazione sulla distinta di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it