COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 02 febbraio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare A.S. AESERNIA – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA ALTO MOLISE– AESERNIA DELL’ 11.12.2005 – CAMPIONATO 2^ C ATEGORIA – GIRONE “B” – 13^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 02 febbraio 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
A.S. AESERNIA – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE
(GARA ALTO MOLISE– AESERNIA DELL’ 11.12.2005 – CAMPIONATO 2^ C ATEGORIA – GIRONE “B” – 13^ GIORNATA DI ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo proposto dalla Soc. A.S. Aesernia in data 16.12.2005 avverso la posizione irregolare del
calciatore Lombardi Andrea nella gara giocata l’ 11.12.2005 contro la Soc. Pol. Alto Molise, rimesso a
questa Commissione Disciplinare per gli adempimenti di competenza con decisione pubblicata sul C.U. n. 61 del 22 dicembre 2005 dal Giudice Sportivo cui il reclamo era stato inviato tempestivamente;
lette le controdeduzioni-ricorso inoltrate a questa C.D. dalla Soc. Alto Molise con raccomandata spedita il 28 dicembre 2005 ed inviata regolarmente alla controparte;
accertato che il calciatore Lombardi Andrea della Soc. Alto Molise effettivamente risulta squalificato per una giornata per recidiva in ammonizioni, vedi C.U. n. 55 del 9.12.2005, per cui non avrebbe potuto prendere parte alla gara Alto Molise–Aesernia dell’ 11.12.2005, prima gara utile successiva al C.U. n. 55 del 9.12.2005;
ritenuto che il reclamo inviato al Giudice Sportivo, benché di competenza della C.D., possa essere
regolarmente trattato dalla medesima Commissione, in quanto per giurisprudenza costante della C.A.F. in questo caso il reclamo non deve essere dichiarato inammissibile;
visto l’art. 12, comma 5, C.G.S.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. A.S. Aesernia e, per l’effetto, di infliggere alla Soc. Pol. Alto
Molise la sanzione sportiva della perdita della gara giocata l’ 11.12.2005 con il punteggio di 0 – 3;
di mandare alla Segreteria del C.R. Molise per l’aggiornamento della classifica e al Presidente dello stesso C.R. per i provvedimenti di competenza in merito alla suddetta posizione irregolare del calciatore Lombardi Andrea
Nulla per la tassa non versata.
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