COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 02 febbraio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Pol. CHAMINADE – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE (GARA CHAMINADE–SUPER BRIÒ VENAFRO DEL 14.01.2006 – CAMPIONATO DI SERIE C1 DI CALCIO A 5– 1^ GIORNATA DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 Del 02 febbraio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Pol. CHAMINADE – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE (GARA CHAMINADE–SUPER BRIÒ VENAFRO DEL 14.01.2006 – CAMPIONATO DI SERIE C1 DI CALCIO A 5– 1^ GIORNATA DI RITORNO) La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ed i Comunicati Ufficiali pubblicati alla data odierna, osserva quanto segue. Il calciatore D’Andrea Domenico, nato il 27/04/90, non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe, in quanto sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, NOIF. Ai sensi dell’art. 12, comma 5, C.G.S., alla società Super Brio’ Venafro va applicata la sanzione sportiva della perdita della gara in questione. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e per l’effetto applica alla Soc. Super Briò Venafro la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio 0 – 6; di mandare alla Segreteria del C.R. Molise per l’aggiornamento della classifica ed al Presidente dello stesso C.R. per quanto di competenza in merito alla posizione irregolare del calciatore in questione. Nulla per la tassa non versata.
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