COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.NUOVA VALENZANO CALCIO – U.S.V.MAZZOLA CAROSINO del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’U.S.V.Mazzola Carosino avverso la punizione sportiva della perdita della gara e le squalifiche inflitte ai propri tesserati (cfr. Com. Uff. n. 25 del 23 dicembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.NUOVA VALENZANO CALCIO – U.S.V.MAZZOLA CAROSINO del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’U.S.V.Mazzola Carosino avverso la punizione sportiva della perdita della gara e le squalifiche inflitte ai propri tesserati (cfr. Com. Uff. n. 25 del 23 dicembre 2005). L’U.S.V.Mazzola Carosino ha prodotto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe, chiedendo - tra l’altro - di ottenere la vittoria della gara a proprio favore. Si osserva che il reclamo è inammissibile per la parte concernente la perdita della gara,poiché non risulta inviata copia dei motivi del reclamo alla controparte, come espressamente previsto dall’art. 29 punto 5 CGS. Per quanto riguarda la richiesta riduzione delle squalifiche inflitte ai tesserati, si ritiene che la misura delle sanzioni è congrua in relazione ai fatti occorsi. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in oggetto citato e, per l’effetto,addebitare la relativa tassa sul conto della Società reclamante.
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