COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:GIOV. CALCIO COLLEMETESE – NUOVA GAGLIANO dell’8 dicembre 2005 (Reclamo della Società Giov. Calcio Collemetese in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CAZZELLA ANDREA, squalificato fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre 2005)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:GIOV. CALCIO COLLEMETESE – NUOVA GAGLIANO dell’8 dicembre 2005 (Reclamo della Società Giov. Calcio Collemetese in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CAZZELLA ANDREA, squalificato fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre 2005) La Società Giov. Calcio Collemetese ha proposto reclamo avverso la squalifica comminata al calciatore Cazzella Andrea,assumendo che il calciatore ha involontariamente ostacolato il direttore di gara, senza peraltro attingerlo.Dalla lettura degli atti ufficiali si evidenzia che il direttore di gara, nel proprio referto,riferisce che il calciatore Cazzolla “cercava di sgambettarlo senza riuscirvi”. Pertanto, alla luce di quanto innanzi detto, può accedersi ad un ridimensionamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo della Giov. Calcio Collemetese, riducendo al 30 giugno 2006 la squalifica comminata al calciatore Cazzolla Andrea; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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