COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara.A.C.BITETTO – LIBERTAS PALESE del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.C.Bitetto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 25 del 23 dicembre 2005) a carico della Società per l’ammenda di euro 52,00, per le inibizioni inflitte ai sig. Campanelli Oronzo (20 maggio 2006) e De Gregorio Roberto (12 gennaio 2006) e per le squalifiche inflitte ai calciatori Facchini Giuseppe (30 giugno 2007), Proscia Raffaele (30 giugno 2006) e Caradonna Francesco (4 gare).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara.A.C.BITETTO – LIBERTAS PALESE del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.C.Bitetto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 25 del 23 dicembre 2005) a carico della Società per l’ammenda di euro 52,00, per le inibizioni inflitte ai sig. Campanelli Oronzo (20 maggio 2006) e De Gregorio Roberto (12 gennaio 2006) e per le squalifiche inflitte ai calciatori Facchini Giuseppe (30 giugno 2007), Proscia Raffaele (30 giugno 2006) e Caradonna Francesco (4 gare).
L’A.C.Bitetto ha reclamato avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti occorsi durante la gara in oggetto,giudicando eccessive le sanzioni irrogate e chiede, pertanto,la revoca delle stesse ed, in subordine, una congrua riduzione. E’ intervenuto all’odierna udienza il legale rappresentante dell’A.C.Bitetto, che ha confermato il reclamo, chiedendo la riforma delle decisioni adottate dal Primo Giudice.La Commissione Disciplinare ritiene che, per i fatti occorsi,congrue appaiono le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’A.C.Bitetto addebitando la tassa sul conto della reclamante.
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