COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:ANSPI SANT’ERASMO – A.S.D.GRUMESE del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’ANSPI Sant’Erasmo avverso la punizione sportiva della perdita della gara e per le squalifiche inflitte ai calciatori Petragallo Adamo(30 giugno 2007) e Cardinale Giuseppe(31 dicembre 2006) (Com. Uff.n. 25 del 23 dicembre 2005)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:ANSPI SANT’ERASMO – A.S.D.GRUMESE del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’ANSPI Sant’Erasmo avverso la punizione sportiva della perdita della gara e per le squalifiche inflitte ai calciatori Petragallo Adamo(30 giugno 2007) e Cardinale Giuseppe(31 dicembre 2006) (Com. Uff.n. 25 del 23 dicembre 2005) L’Anspi Sant’Erasmo ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo ,deducendo che l’arbitro avrebbe immotivatamente sospesa la gara al 37° del secondo tempo ,perché intimorito dalle minacce di un calciatore e pertanto chiede che - riconosciuto l’errore tecnico del direttore di gara - la stessa sia ripetuta. All’udienza odierna era presente il legale rappresentante della reclamante. Dagli atti ufficiali si rileva che l’arbitro, più volte minacciato,ingiuriato e strattonato, temendo per la sua incolumità,decideva di sospendere definitivamente la gara. Considerato,pertanto,che la motivazione della delibera impugnata è ineccepibile,anche in punto di determinazione dell’entità delle sanzioni, questa Commissione ritiene che il reclamo sia infondato e non merita accoglimento. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe addebitando la tassa sul conto della Società reclamante.
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