COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Gara:POL.DON GUANELLA CEGLIE – S.C.GREEN PARK LATIANO del 4 dicembre 2005 (Reclamo della Pol. Don Guanella Ceglie avverso il risultato della gara (cfr. Com. Uff. n. 18 del 7 dicembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Gara:POL.DON GUANELLA CEGLIE – S.C.GREEN PARK LATIANO del 4 dicembre 2005 (Reclamo della Pol. Don Guanella Ceglie avverso il risultato della gara (cfr. Com. Uff. n. 18 del 7 dicembre 2005). La Pol. Don Guanella di Ceglie Messapica ha inoltrato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo competente ha inflitto alla Società la punizione sportiva della perdita della gara a favore della Società Green Park Latiano, assumendo che l’arbitro sarebbe incorso in un involontario errore trascrivendo sul proprio referto che la sostituzione del calciatore Turco (n.11) con il calciatore Argentieri (n. 15 ) è avvenuta al 23° minuto del secondo tempo e non al primo minuto del secondo tempo. Sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di rapporto, con il quale ha rettificato il proprio referto, precisando che effettivamente la suddetta sostituzione è avvenuta al primo minuto del secondo tempo e non al 23° minuto del secondo tempo. Pertanto, tenuta presente la dichiarazione resa dal direttore di gara in data 13 gennaio 2006, la reclamante ha utilizzato durante l’intera durata della gara due calciatori nati dal 1° gennaio 1986 ed uno nato dal 1° gennaio 1987 in poi, ottemperando così alla norma riportata sul Com. Uff.n. 3 del 22 luglio 2005 P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo della Pol.Don Guanella Ceglie annullando il provvedimento sanzionatorio del Primo Giudice e conseguentemente omologare il risultato conseguito sul campo di 4- 3 a favore della reclamante. Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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