COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 20 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. ALTAMURA – G. S. RAFFAELE CASTRIOTTA MANFREDONIA del 18 dicembre 2005 (Reclamo della G. S. Raffaele Castriotta Manfredonia avverso il risultato della gara.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 20 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. ALTAMURA – G. S. RAFFAELE CASTRIOTTA MANFREDONIA del 18 dicembre 2005 (Reclamo della G. S. Raffaele Castriotta Manfredonia avverso il risultato della gara. Il Gruppo Sportivo Raffaele Castriotta Manfredonia ha prodotto reclamo avverso il risultato della gara, assumendo che alla stessa avrebbe partecipato, nella squadra dell’Altamura, il calciatore Rubini Leonardo, in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare assunto che non risulta trasmessa copia del reclamo alla controparte, come prescritto dall’art. 29, n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo suddetto, addebitando la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it