COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 20 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: NERETINA CALCIO – G. PAGANO dell’8 gennaio 2006 (Reclamo della G. Pagano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 27/29 del 12 gennaio 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 20 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: NERETINA CALCIO – G. PAGANO dell’8 gennaio 2006 (Reclamo della G. Pagano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 27/29 del 12 gennaio 2006).
La società G. Pagano ha reclamato avverso la squalifica per due gare inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori Antonaci Edemione Santo Stefano e Carrozzo Marco Luigi.
Il reclamo deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 41, n.3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, poiché le squalifiche dei calciatori, fino a due giornate, non sono impugnabili.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo in epigrafe e, pertanto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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