COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. FRIGOLE – U.S.D. TAVIANO del 15 gennaio 2006 (Reclamo dell’U.S. FRIGOLE avverso il risultato della gara (Com. Uff.n. 27 del 12 gennaio 2006)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. FRIGOLE – U.S.D. TAVIANO del 15 gennaio 2006 (Reclamo dell’U.S. FRIGOLE avverso il risultato della gara (Com. Uff.n. 27 del 12 gennaio 2006) L’ U.S. FRIGOLE ha reclamato avverso il risultato della gara in oggetto, assumendo che alla stessa avrebbero partecipato nella squadra del Taviano 2 calciatori in posizione irregolare, precisamente PIRRETTI SALVATORE ed ALFARANO STEFANO, espulsi durante l’incontro TAVIANO - MIGGIANO del 5 gennaio 2006. La società U.S.D. TAVIANO ha controdedotto al reclamo della U.S. FRIGOLE assumendo che i due suddetti calciatori hanno scontato la squalifica per 1 gara nell’incontro TAVIANO - CUTROFIANO dell’8 gennaio 2006. Questa Commissione Disciplinare, esperite le necessarie verifiche, ha accertato che effettivamente i calciatori in questione hanno partecipato regolarmente alla gara in epigrafe. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’U.S. FRIGOLE e addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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