COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 2 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:CLUB PARADISO TURI – A.S. CALCIO GIOIA del 15 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S. Calcio Gioia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COLACICCO GIUSEPPE (cfr. Com. Uff. n. 28 del 19 gennaio 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 2 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:CLUB PARADISO TURI – A.S. CALCIO GIOIA del 15 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S. Calcio Gioia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COLACICCO GIUSEPPE (cfr. Com. Uff. n. 28 del 19 gennaio 2006). L’A.S. Calcio Gioia ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Colacicco Giuseppe per quattro gare effettive, sostenendo che il calciatore non ha aizzato la tifoseria avversaria, ma si è avvicinato alla tribuna per parlare con la propria moglie. La Commissione Disciplinare rileva,invece,che l’arbitro,nel proprio referto, ha dichiarato che il Colacicco ,sostituito al 26° del secondo tempo,si portava nei pressi della tribuna,tenendo comportamento provocatorio con gesti offensivi, che provocavano la reazione dei tifosi, che tentavano di scavalcare la recinzione,non riuscendovi per il pronto intervento della forza pubblica. Le argomentazioni svolte dalla reclamante appaiono semplicistiche e confliggono con il referto arbitrale che -come è noto- costituisce fonte di prova privilegiata: pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e congrua. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’A.S. Calcio Gioia ed addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
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